In gioco sono rimasti due tipi di contratto, che la stampa mette insieme, ma in realtà presuppongono situazione ed effetti molto diversi.
IL CUI (Contratto Unico di Inserimento).
La proposta del contratto unico di inserimento, originariamente elaborata sul sito lavoce.info, è stata recepita in un disegno di legge con primo firmatario al Senato Paolo Nerozzi e alla Camera Pierpaolo Baretta. (Le riforme a costo zero, Disegno di Legge Nerozzi). È un contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, applicabile a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro età o qualifica. Oggi si entra nel mercato a diverse età e ed è pertanto necessario disporre di uno strumento flessibile e universale, applicabile a milioni di lavoratori senza oneri aggiuntivi per le casse dello Stato e di tipo amministrativo nel vigilare clausole ad hoc di questi contratti.
È molto importante enfatizzare che il contratto è fin dal primo giorno a tempo indeterminato e – come tale – non ha bisogno di alcuna conversione in altro contratto. Nel Cui ci sono due fasi: la fase di inserimento e la fase di stabilità. Nella fase di inserimento, l’impresa ha la possibilità di interrompere il contratto di lavoro per ragioni economiche in cambio di un indennizzo economico che aumenta all’aumentare della durata del rapporto di lavoro. Nel Ddl Nerozzi la fase di inserimento dura 3 anni e richiede alle imprese un indennizzo che aumenta di 5 giorni lavorativi ogni mese e arriva fino a sei mesi di salario al terzo anno.
Una volta raggiunto il terzo anno l’impresa non dovrà convertire alcun contratto, ma si passerà automaticamente alla fase di stabilità dove il lavoratore nelle imprese con più di 15 dipendenti sarà tutelato anche dalla cosiddetta tutela reale o reintegra. Il punto debole di questa proposta sostengono è che al terzo anno l’impresa vorrà licenziare automaticamente il lavoratore. Inoltre il Cui non richiede alcun onere per lo Stato in quanto non deve essere in alcun modo incentivato. Nel Ddl Nerozzi sono anche previsti disincentivi all’abuso dei contratti a tempo determinato e dei contratti di tipo parasubordinato. Nel caso in cui mascherassero relazioni di lavoro alle dipendenze, viene prevista la loro trasformazione automatica in Cui, a meno che i contratti siano retribuiti al di sopra di una soglia prestabilità. Il principio è che, se l’ impresa vuole più flessibilità di quella consentita dal Cui, deve pagarla, dando cosi modo al lavoratore di tutelarsi con i propri risparmi. Il Ddl Nerozzi prevede anche l’introduzione di un salario minimo orario.
IL CONTRATTO DI APPRENDISTATO
Il contratto di apprendistato è a tempo indeterminato. In questo senso è simile al Cui. C’è il divieto per le parti (datore di lavoro e lavoratore) di recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una “giusta causa” o di un “giustificato motivo”. Dopo la scadenza del periodo di formazione, le parti possono recedere liberamente dal contratto. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Può essere però interrotto al termine del periodo formativo senza alcun indennizzo se viene fornito un preavviso specificato dai contratti nazionali. Quindi, in sostanza, è possibile licenziare il giovane lavoratore dopo il periodo di formazione, durante il lavoratore può ricevere salari più bassi di quelli contrattuali per le qualifiche corrispondenti. Inoltre il contratto di apprendistato riguarda soltanto i lavoratori che hanno meno di 29 anni. Se un’impresa volesse assumere un lavoratore di 30 anni o una donna di 35 che rientra nel mercato del lavoro non potrebbe utilizzare l’apprendistato, a meno che si tratti di persone in liste di mobilità. Ci sono poi ulteriori limiti. Ad esempio, nel caso di imprese senza manodopera qualificata. Il contratto di apprendistato non può interessare più di tre dipendenti. Il contratto di apprendistato viene in gran parte definito dalla contrattazione collettiva: è così che vengono fissati sia la durata del periodo di formazione che la lunghezza del preavviso. Il contratto di formazione prevede sgravi contributivi (sui contributi previdenziali e assistenziali) fino al 100 per cento e quindi non è a costo zero per le casse dello Stato. Per tutti questi motivi, il contratto di apprendistato, a differenza del Cui, non può essere esteso a milioni di lavoratori.
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